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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte I

TITOLO IV - Istituzioni e organi dell'Unione

Capo I - Quadro istituzionale

Articolo I-28 - Il ministro degli affari esteri dell'Unione

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.

2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio «Affari esteri».

4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.

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