IperTesto Unico IperTesto Unico

Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte I

TITOLO IV - Istituzioni e organi dell'Unione

Capo II - Le altre istituzioni e gli organi consultivi dell'Unione

Articolo I-30 - La Banca centrale europea.

1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.

2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge ogni altra funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.

4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-185 a III-191 e dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca central

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.