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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte I

TITOLO IV - Istituzioni e organi dell'Unione

Capo II - Le altre istituzioni e gli organi consultivi dell'Unione

Articolo I-31 - La Corte dei conti

1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.

2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.

3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

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