Trattato 29.10.2004
Parte I
TITOLO V - Esercizio delle competenze dell'Unione
Capo I - Disposizioni comuni
1. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione.
2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei.
3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.
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