Trattato 29.10.2004
Parte I
TITOLO V - Esercizio delle competenze dell'Unione
Capo I - Disposizioni comuni
1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere di adottare regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o legge quadro.
Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge quadro europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
a) il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega;
b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva obiezioni.
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
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