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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte I

TITOLO V - Esercizio delle competenze dell'Unione

Capo I - Disposizioni comuni

Articolo I-39 - Pubblicazione ed entrata in vigore

 

1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate.

Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.

I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

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