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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte I

TITOLO VII - Finanze dell'Unione

Articolo I-55 - Quadro finanziario pluriennale

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III-402.

2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.

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