Trattato 29.10.2004
Parte II - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
TITOLO VII - Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della carta.
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
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