Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo I - Mercato interno
Sezione 5 - Regole di concorrenza. Sottosezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati membri
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, adotta una decisione europea affinché lo Stato membro interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli III-360 e III-361.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei di cui all'articolo III-169, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,
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