Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo I - Mercato interno
Sezione 7 - Disposizioni comuni
1. Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell'articolo III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, in applicazione dell'articolo III-174, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non è applicabile l'articolo III-174.
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