Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo I - Mercato interno
Sezione 2 - Libera circolazione delle persone e dei servizi. Sottosezione 1 - Lavoratori
1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione.
2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
d) di rimanere, a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego.
4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.
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