Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo I - Mercato interno
Sezione 2 - Libera circolazione delle persone e dei servizi. Sottosezione 2 - Libertà di stabilimento
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1, in particolare:
a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate,
c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano rimanervi per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,
e) rendendo possibile l
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