Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo I - Mercato interno
Sezione 2 - Libera circolazione delle persone e dei servizi. Sottosezione 3 - Libera prestazione di servizi
Ai fini della Costituzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale,
b) attività di carattere commerciale,
c) attività artigiane,
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
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