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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO III - Politiche e azioni interne

Capo I - Mercato interno

Sezione 3 - Libera circolazione delle merci. Sezione 4 - Capitali e pagamenti

Articolo III-157 -

1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della Costituzione, l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi.

3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure che

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