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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO III - Politiche e azioni interne

Capo I - Mercato interno

Sezione 3 - Libera circolazione delle merci. Sezione 4 - Capitali e pagamenti

Articolo III-158 -

1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni legislative e regolamentari, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione.

3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo III-156.

4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III-157, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una deci

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