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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO III - Politiche e azioni interne

Capo I - Mercato interno

Sezione 3 - Libera circolazione delle merci. Sezione 4 - Capitali e pagamenti

Articolo III-159 -

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

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