Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo I - Mercato interno
Sezione 5 - Regole di concorrenza. Sottosezione 1 - Regole applicabili alle imprese
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Tali regolamenti hanno, in particolare, lo scopo di:
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161, paragrafo 1 e all'articolo III-162 comminando ammende e penalità di mora,
b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione degli articoli III-161 e III-162,
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma,
e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo, dall'altra.
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