Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo II - Politica economica e monetaria
Sezione 1 - Politica economica
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.
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