IperTesto Unico IperTesto Unico

Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO III - Politiche e azioni interne

Capo II - Politica economica e monetaria

Sezione 1 - Politica economica

Articolo III-181 -

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, ricevono dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.