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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO III - Politiche e azioni interne

Capo II - Politica economica e monetaria

Sezione 5 - Disposizioni transitorie

Articolo III-197 -

1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».

2. Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati membri con deroga:

a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2),

b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184, paragrafi 9 e 10),

c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185, paragrafi 1, 2, 3 e 5),

d) emissione dell'euro (articolo III-186),

e) atti della Banca centrale europea (articolo III-190),

f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191),

g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo III-326),

h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo III-382, paragrafo 2),

i) decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1),

j) misure per garantire una rappresentanza unificata

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