Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo II - Politica economica e monetaria
Sezione 5 - Disposizioni transitorie
1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, da un lato, e gli articoli III-188 e III-189 e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:
a) raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
b) sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo III-184, paragrafo 6;
c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo per almeno due anni, se
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