Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo II - Politica economica e monetaria
Sezione 5 - Disposizioni transitorie
1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187, paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.
2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:
a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;
b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;
d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari;
e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.
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