IperTesto Unico IperTesto Unico

Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO III - Politiche e azioni interne

Capo III - Politiche in altri settori

Sezione 10 - Energia

Articolo III-256 -

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a:

a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,

b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

2. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo III-234, paragrafo 2, lettera c).

3. In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.