Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo III - Politiche in altri settori
Sezione 2 - Politica sociale
Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare per le materie riguardanti:
a) l'occupazione;
b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
c) la formazione e il perfezionamento professionale;
d) la sicurezza sociale;
e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
f) l'igiene del lavoro;
g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
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