Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo III - Politiche in altri settori
Sezione 2 - Politica sociale
Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Il comitato è incaricato:
a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione;
b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
c) fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
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