IperTesto Unico IperTesto Unico

Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO III - Politiche e azioni interne

Capo III - Politiche in altri settori

Sezione 4 - Agricoltura e pesca

Articolo III-225 -

L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.