Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo III - Politiche in altri settori
Sezione 4 - Agricoltura e pesca
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune,
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
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