Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo III - Politiche in altri settori
Sezione 4 - Agricoltura e pesca
1. La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente all'articolo III-231, paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti:
a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.