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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO III - Politiche e azioni interne

Capo III - Politiche in altri settori

Sezione 4 - Agricoltura e pesca

Articolo III-231 -

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste all'articolo III-228, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure di cui alla presente sezione.

Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui alla presente sezione.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

4. L'organizzazione comune prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste al paragrafo 2:

a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzaz

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