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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO III - Politiche e azioni interne

Capo III - Politiche in altri settori

Sezione 5 - Ambiente

Articolo III-233 -

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

b) protezione della salute umana;

c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;

b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;

c) dei vantaggi e degli oneri che pos

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