Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo III - Politiche in altri settori
Sezione 5 - Ambiente
1. La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172, il Consiglio adotta all'unanimità leggi o leggi quadro europee che prevedono:
a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b) misure aventi incidenza:
i) sull'assetto territoriale;
ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;
iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.
Il Consiglio su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.
In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
3. La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiunger
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