Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo III - Politiche in altri settori
Sezione 6 - Protezione dei consumatori
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno,
b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.