Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo IV - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Sezione 5 - Cooperazione di polizia
1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.
2. Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può stabilire misure riguardanti:
a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.
3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.