Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo V - Settori nei quali l'unione può decidere di svolgere un'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento
Sezione 2 - Industria
1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.
A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:
a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese;
c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attrav
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