Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO III - Politiche e azioni interne
Capo V - Settori nei quali l'unione può decidere di svolgere un'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento
Sezione 3 - Cultura
1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
c) scambi culturali non commerciali;
d) creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazion
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.