Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO IV - Associazione dei paesi e territori d'oltremare.
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, all'entrata negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4.
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.