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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO IV - Associazione dei paesi e territori d'oltremare.

Articolo III-290 -

Fatte salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati conformemente all'articolo III-291.

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