Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO V - Azione esterna dell'Unione.
Capo I - Disposizioni di applicazione generale
1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo III-292.
Le decisioni europee del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.
Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni europee del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.