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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO V - Azione esterna dell'Unione.

Capo II - Politica estera e di sicurezza comune

Sezione 1 - Disposizioni comuni

Articolo III-294 -

1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati.

3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:

a) definendo gli orientamenti generali,

b) adottando decisioni europee che definiscono:

i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,

ii) le posizioni che l'Unione deve adottare,

iii) le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii),

c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

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