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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO V - Azione esterna dell'Unione.

Capo II - Politica estera e di sicurezza comune

Sezione 1 - Disposizioni comuni

Articolo III-296 -

1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio «Affari esteri», contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.

2. Il ministro degli affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.

3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri dell'Unione si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione europea del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.

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