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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO V - Azione esterna dell'Unione.

Capo II - Politica estera e di sicurezza comune

Sezione 1 - Disposizioni comuni

Articolo III-297 -

1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata.

Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie.

2. Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.

3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale.

4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure

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