Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO V - Azione esterna dell'Unione.
Capo II - Politica estera e di sicurezza comune
Sezione 1 - Disposizioni comuni
1. Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione o quest'ultimo con l'appoggio della Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli rispettivamente iniziative o proposte.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell'Unione convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.
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