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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO V - Azione esterna dell'Unione.

Capo II - Politica estera e di sicurezza comune

Sezione 1 - Disposizioni comuni

Articolo III-307 -

1. Fatto salvo l'articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza vigila sulla situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell'Unione o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri dell'Unione.

2. Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e del ministro degli affari esteri dell'Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo III-309.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

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