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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO V - Azione esterna dell'Unione.

Capo II - Politica estera e di sicurezza comune

Sezione 2 - Politica di sicurezza e di difesa comune

Articolo III-312 -

1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.

2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione europea che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione.

3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.

Il Consiglio adotta una decisione europea che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti

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