Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO V - Azione esterna dell'Unione.
Capo IV - Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario
Sezione 1 - Cooperazione allo sviluppo
1. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.
2. L'unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli III-292 e III-316.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.