Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO V - Azione esterna dell'Unione.
Capo IV - Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario
Sezione 1 - Cooperazione allo sviluppo
1. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.
2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.
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