Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO V - Azione esterna dell'Unione.
Capo VII - Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'Unione
1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.
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