Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo I - Disposizioni istituzionali
Sezione 2 - Gli organi consultivi dell'Unione. Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
1. Quando, in virtù della Costituzione, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare tale proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all'articolo III-396, paragrafi 10 e 13, all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2.
2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.
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