Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo I - Disposizioni istituzionali
Sezione 1 - Le istituzioni. Sottosezione 3 - Il Consiglio dei ministri
1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.
3. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.
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