Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo I - Disposizioni istituzionali
Sezione 1 - Le istituzioni. Sottosezione 4 - La Commissione europea
1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.
3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 1.
4. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri dell'Unione è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo I-28, paragrafo 1.
5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di o
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